PARCELLE – CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Perito Industriale deve essere sempre caratterizzato da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall’incarico.
Pertanto, si ricorda agli iscritti che, come recita l’art. 27 del Codice Deontologico dei Periti Industriali “Dei rapporti con i committenti”:
Al momento del conferimento dell’incarico (che deve essere per iscritto e NON verbale), il perito industriale e perito industriale laureato deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si chiede il rimborso. La parcella dovrà riportare il riferimento delle prestazioni e del compenso pattuiti al momento del conferimento dell’incarico.
Il compenso per le prestazioni professionali, pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale (che deve essere per iscritto e NON verbale) e definito ai sensi del comma precedente, deve essere giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali, di cui all’1 della legge 21 aprile 2023, n. 49 “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”
Il professionista deve avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano da esso predisposto in via esclusiva, che il compenso per la prestazione professionale rispetta, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla legge 211 aprile 2023, n.49.
Il perito industriale e perito industriale laureato deve rendere noto a cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In ogni caso, la misura del compenso è resa nota al cliente con un preventivo di massima e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2233 del Codice Civile, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci del costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
La violazione delle prescrizioni contenute nella presente disposizione costituisce illecito disciplinare e comporta un grave danno per l’immagine della professione, tenuto conto delle applicazioni di tali precetti in favore della committenza sia pubblica che privata.
Inoltre, ogni libero professionista deve stipulare un’Assicurazione professionale come recita l’art. 31 del Codice Deontologico:
Il perito industriale e perito industriale laureato è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti dal cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il perito industriale e periti industriale laureato deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
La violazione della presente disposizione costituisce illecito disciplinare.