In allegato il decreto con nome tecniche di prevenzione incendi per edifici  sottoposti a tutela D.Lgs 22.01.224 n. 42, aperti al pubblico, con una o più attività del DPR n. 151/2011, individuate al n. 72, esclusi musei gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

Entra in vigore a fine novembre.

All. V.12 altre attività in edifici tutelati

DM 14.10.2021 VVF edifici tutelati