L’articolo 1, comma 51, della l. n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell’ambito del D. Lgs. 165/2001, l’art 54 bis, il cosiddetto whistleblower, cioè la tutela del dipendente che denuncia illeciti e/o comportamenti illegittimi. In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, in cui si precisa che le segnalazioni possono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ordine, nello specifico ad esempio:
– illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
– condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001.
Tali segnalazioni possono essere portate al Responsabile Legale dell’Ordine, direttamente ad ANAC (https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/ nel caso in cui la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, oppure la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione), e in casi più gravi attraverso denuncia all’Autorità giudiziaria (nell’esclusivo caso di reale e fondato motivo).
L’ordine dei Periti Industriali della Provincia di Udine garantisce la protezione della riservatezza dei segnalanti e nega, per principio, l’applicazione (in ogni caso e forma) di comportamenti ritorsivi (vedi PTPCT).