L’installazione di un impianto fotovoltaico, pur non costituendo attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, può comportare per l’attività servita, in funzione delle caratteristiche elettriche, costruttive e delle modalità di posa in opera, un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio da valutare ai sensi all’articolo 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.