In allegato l’art.3 bis – Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza, dal contenuto molto ermetico – burocratese.
In aiuto/chiarimento la Circ.CNI 676/XIX Sess./20 del 28/12/20 che evidenzia: “In sintesi, tutte le proroghe in materia di sicurezza antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento, conserveranno la loro validità per i novanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza”.